L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 31 del 15 luglio 2016, fornisce chiarimenti sulla disciplina dell’Iva al 5% sulle prestazioni rese dalle cooperative sociali e dai consorzi, introdotta dalla Stabilità 2016 (commi 960, 962 e 963, legge n. 208/2015) per allinearsi alle regole comunitarie.
Come era
La precedente disciplina prevedeva per le sole cooperative sociali la possibilità di optare, in quanto Onlus “di diritto”, per l’applicazione del regime fiscale più favorevole (esenzione o imponibilità ad aliquota del 4 per cento). Tale disposizione, tuttavia, era in contrasto con la direttiva 2006/112/Ce che, all’articolo 110, consente agli Stati membri di mantenere aliquote Iva ridotte inferiori al 5% solo se già applicate prima dell’1 gennaio 1991 (clausola di stand still). L’aliquota Iva del 4%, invece, era stata introdotta successivamente a tale data. Inoltre, anche la possibilità concessa alle cooperative sociali e loro consorzi di beneficiare del regime più favorevole, non era in linea con le regole comunitarie sulla libera concorrenza.
Come è
Con le modifiche introdotte dalla Stabilità 2016, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali e educative effettuate dalle cooperative, sia direttamente sia in base a convenzioni, nei confronti di specifiche categorie di soggetti, possono prevedere:
Prestazioni
In base alle disposizioni introdotte dalla Stabilità 2016, l’Iva al 5% si applica:
Destinatari delle prestazioni
Viene Ampliata la platea dei destinatari dei servizi. Infatti l’aliquota Iva al 5%, ora si applica anche ai migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Categorie che si vanno ad aggiungere a quelle individuate dalla precedente disciplina (anziani, inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati e minori).
Decorrenza
In merito alla decorrenza delle nuove disposizioni, la circolare chiarisce che si applicano ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2015.
Per i contratti stipulati, invece, entro tale data le cooperative continueranno ad applicare l’aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione.
Tra i contratti, quindi, da assoggettare al nuovo regime Iva se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di familiari, provvedono alla integrale corresponsione delle rette.
Per la decorrenza del nuovo regime, invece, non rileva la data di accreditamento della cooperativa. Infatti il relativo atto non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto o convenzione.