Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali con due recenti circolari (n. 76689 e n- 76690 del 17/10/2016), ha definito modalità e termini di presentazione delle domande per usufruire degli incentivi nel settore agroalimentare, della pesca e acquacoltura.
In particolare, con il primo intervento, sono incentivate le imprese, compresi i consorzi e le cooperative, attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che intendano realizzare e ampliare le infrastrutture informatiche per l’avvio e lo sviluppo del commercio elettronico.
La seconda misura concerne l’agevolazione per favorire la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, nello specifico, piccole e medie, e diverse dalle Pmi, attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
Domande
La finestra temporale per la presentazione delle domande va dal 20 al 28 febbraio 2017 per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
La domanda, debitamente compilata, deve essere redatta utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica indicata nella circolare di riferimento e deve contenere l’attestazione delle spese sostenute per l’attribuzione del credito di imposta.
Modalità
L’attestazione delle spese sostenute per l’attribuzione del credito, rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale, un commercialista, un perito commerciale o dal responsabile del Caf va firmata anche dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa beneficiaria
L’istanza, firmata digitalmente, va trasmessa all’indirizzo saq3@pec.politicheagricole.gov.it, in formato “p7m”, con indicazione come oggetto “DM273CE-PARTITAIVANOMEIMPRESA”, nel caso dell’e-commerce, ovvero “DM272RI-PARTITAIVAIMPRESACAPOFILA”, nel caso delle reti d’imprese.
Investimenti agevolabili
1) Avvio o sviluppo di e-commerce
Sono agevolabili:
Beneficiari
L’agevolazione è rivolta a:
Agevolazione
Il credito d’imposta è concesso, per ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili, nella misura del 40%dell’importo degli investimenti realizzati, con un tetto massimo di 15mila, 30mila o 50mila euro a seconda della tipologia di impresa. L’incentivo è invece pari al 10% o al 20% della spesa, entro il limite di 50mila euro, per le piccole e medie imprese che producono, rispettivamente, prodotti agroalimentari o della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Le risorse a disposizione dello strumento ammontano 3,5 milioni di euro, di cui:
2) Reti di imprese
Rientrano tra le spese agevolate:
L’agevolazione è destinata a singole imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, aderenti a un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario:
Il credito d’imposta compete, per ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili:
Le risorse disponibili ammontano a 25,5 milioni di euro, di cui:
Per tutte e due le tipologie di intervento sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per nuovi investimenti, fino al loro valore di mercato, regolarmente fatturate e quietanzate, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, fatte salve le spese propedeutiche alla costituzione della rete di imprese.
Viene precisato che l’Iva non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’Iva.
I pagamenti ammessi sono esclusivamente quelli attraverso il sistema Sepa e i titoli di spesa devono riportare nella dicitura un riferimento esplicito al credito d’imposta previsto a valere sul Dm 273/2015.
La circolare ribadisce inoltre che le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni strumentali acquistati nell’attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati, tranne quelli acquistati in leasing.
Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, per l’identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali e immateriali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa, da tenere agli atti dell’impresa stessa.