CHE COS’E’ UN FONDO MUTUALISTICO
Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 59 del 1992: 1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da societa’ per azioni o da associazioni. 2. L’oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del mezzogiorno. 3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di societa’ cooperative o di loro consorzi, nonche’ assumere partecipazioni in societa’ cooperative o in societa’ da queste controllate. Possono altresi’ finanziare specifici programmi di sviluppo di societa’ cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.
LA PROMOCOOP S.P.A.
La Promocoop S.p.A. alimenta il proprio fondo con il 3% degli utili versati dalle cooperative aderenti distribuito su tutto il territorio nazionale nonché con il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati. La Società è costituita, al momento, dalla sola articolazione centrale, gli uffici sono ubicati a Roma, in Via San Sotero 32 e si avvale, per particolari esigenze e compiti sul territorio, delle strutture regionali dell’UNCI.
IL BANDO PROMOCOOP Bando di concorso per l’erogazione di contributi finalizzati alla costituzione di nuove imprese cooperative e/o consorzi di cooperative.
Il Fondo per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione – PROMOCOOP S.p.A. – promosso e costituito dall’U.NC.I. – Unione Nazionale Cooperative Italiane, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8, 11 e 12della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nell’ambito delle attività di promozione e finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi direttiall’innovazionetecnologica, all’incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione di quanto stabilito dalla lettera a) dell’art. 4 del proprio Statuto Sociale . La Promocoop S.p.A. eroga contributi per la costituzione di nuove imprese cooperative, avvenuta tra il PRIMO APRILE E IL TRENTUNO DICEMBRE DI OGNI ANNO fino ad € 1300,00 a rimborso delle spese sostenute per:
* Onorario notarile * Acquisto e vidimazione libri sociali * Iscrizione alla Camera di Commercio (Registro Imprese) * Altre spese documentate
RIFERIMENTI PROMOCOOP