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Per opportuna conoscenza, si dirama la Legge di Bilancio n. 205/2017, art 1, comma 936, relativa alle novità legislative in materia di cooperazione.
La Legge di Bilancio n. 205/2017, innova la legislazione sulla governance delle cooperative stabilendo la soppressione dell’Amministratore Unico e obbligando la cooperativa, dal 1 gennaio 2018, ad essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione di almeno tre persone che non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.
Pertanto la cooperativa, attualmente retta da un Amministratore Unico, deve riunire immediatamente la propria Assemblea dei Soci per eleggere il Consiglio di Amministrazione con mandato triennale. Nel caso non fosse previsto dallo Statuto, occorre la relativa modifica.
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936. Al fine di contrastare l’evasione fiscale e agevolare l’accertamento e la riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle societa’ cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente: a) all’articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all’attivita’ di vigilanza o non rispettano finalita’ mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall’albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorita’ ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell’articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell’articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile »; 2) il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente: « 5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall’articolo 2545-octies del codice civile e’ applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l’importo dovuto. Le procedure per l’applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico »; 3) il comma 5-ter e’ sostituito dal seguente: « 5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo e’ comunicato, entro trenta giorni, dal Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 »; b) all’articolo 2542 del codice civile, dopo il primo comma e’ inserito il seguente: «L’amministrazione della societa’ e’ affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma »; c) all’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, le parole: « irregolare funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « gravi irregolarita’ di funzionamento o fondati indizi di crisi »; 2) al terzo comma, le parole: « di cui ai commi precedenti » sono sostituite dalle parole: « di cui al quarto comma »; 3) dopo il terzo comma e’ aggiunto il seguente: « Laddove vengano accertate una o piu’ irregolarita’ suscettibili di specifico adempimento, l’autorita’ di vigilanza, previa diffida, puo’ nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati ».
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