Legge di Bilancio 2020

La Legge di Bilancio 2020 mette a disposizione del settore agricolo 600 milioni di euro da spalmare nel triennio 2020-2022. Tali risorse dovranno essere utilizzate, sotto forma di agevolazioni, soprattutto per valorizzare la presenza dei giovani e delle donne in agricoltura; sono previste misure per incentivare l’innovazione, la competitività, l’internazionalizzazione, gli investimenti nel settore agricolo, prorogata l’esenzione Irpef per i redditi agrari.

 MISURE DI INTERESSE DIRETTO PER IL SETTORE AGRICOLO:

  • Istituzione – presso il Ministero dello sviluppo economico – del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2020 (art. 1, comma 123);
  • Estensione al 2020 dell’esenzione ai fini Irpef – già prevista per il triennio 2017-2019 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l’anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50% (art. 1, comma 183);
  • Una disciplina fiscale relativa alla commercializzazione di piante e prodotti di floricoltura. In particolare, tale disposizione fissa un criterio per la determinazione del reddito d’impresa che deriva agli imprenditori agricoli florovivaistici dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e di prodotti della floricoltura: tale reddito, in presenza di specifiche condizioni di legge, è calcolato applicando, ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione a fini IVA, un coefficiente di redditività del cinque per cento (art. 1, comma 225);
  • Incremento da 20 milioni a 22,5 milioni di euro la spesa autorizzata a decorrere dal 2020 per consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario del CREA (art. 1, comma 467);
  • Incremento di 40 milioni di euro per il 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori al fine di ristorare le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dalla cimice asiatica (art. 1, commi 501-502);
  • Esonero dal versamento totale dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi (art. 1, comma 503);
  •  Concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo per l’attuazione delle disposizioni relative alla concessione dei predetti mutui a tasso zero, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 (art. 1, commi 504-506);
  • Istituzione nello stato di previsione del MIPAAF del Fondo per la competitività delle filiere agricole, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021 (art. 1, comma 507);
  • Realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi (in luogo dell’attuale riferimento ai “mercati più rilevanti”) (art. 1, comma 508);
  • Una disciplina fiscale relativa alle spese per colture arboree. Nello specifico, per il triennio 2020-2022 si consente di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni (art. 1, comma 509);
  • Una disciplina relativa al regime giuridico di vendita dei terreni ISMEA (art. 1, comma 510);
  • Rifinanziamento di 1 milione di euro annui per il triennio 2020-2022 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (art. 1, comma 511);
  • Una disciplina relativa alle attività di oleoturismo, per le quali sono estese le disposizioni della legge di bilancio 2018 concernenti le attività di enoturismo (art. 1, commi 513-514);
  • Una disciplina relativa al sostegno al reddito dei lavoratori del settore pesca. Nel dettaglio, il comma 515 riconosce, per il 2020, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), l’indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro, dovuta nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso del 2020, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021. Viene poi demandata ad apposito decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze) la disciplina delle modalità relative al pagamento della predetta indennità; il comma 516 incrementa di 2,5 milioni di euro per il 2021, in relazione al 2020, le risorse – di cui all’articolo 1, comma 346, della L. 232/2016 – destinate alla corresponsione dell’indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai suddetti lavoratori nei periodi di arresto temporaneo non obbligatorio; il comma 517 proroga al 31 dicembre 2020 il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019 di cui all’art. 2, comma 5-decies del decreto-legge n. 225 del 2010 (legge n. 10 del 2011), adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2016, al fine di assicurare la tutela dell’ecosistema marino e della concorrenza e di garantire la competitività del settore ittico (art. 1, commi 515-517);
  • Istituzione, presso il MIPAAF, di un Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dal 2020, al fine di promuovere i procedimenti di formazione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole. Le relative disposizioni attuative sono dettate con decreto ministeriale (art. 1, commi 518-519);
  • Una disciplina relativa all’innovazione tecnologica in agricoltura, la quale prevede la concessione, alle imprese agricole, di un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, con uno stanziamento di 1 milione di euro per l’anno 2020 (art. 1, commi 520-521);
  • Istituzione nello stato di previsione del MIPAAF di un fondo denominato Fondo per l’agricoltura biologica, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per il 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse (art. 1, comma 522);
  • Modifica della disciplina relativa al Fondo di solidarietà nazionale. Si prevede, nello specifico, che gli interventi compensativi, per danni alle imprese agricole dipendenti da calamità naturali, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni, ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati a una sola annualità (art. 1, comma 523);
  • Una disciplina relativa alle misure per favorire l’economia circolare del territorio, prevedendosi, in particolare, per taluni impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati (a talune condizioni), il diritto di fruire di un incentivo sull’energia elettrica prodotta, con le modalità e condizioni definite da un successivo decreto interministeriale (art. 1, commi 524-527);
  • Una riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici della pesca con riferimento al personale componente gli equipaggi, stabilendo che, a decorrere dal 2020, lo stesso venga corrisposto nel limite del 44,32% invece dell’attuale 45,07%, con una diminuzione di circa 0,4 milioni di euro annui (art. 1, comma 607) .

DISPOSIZIONI DI INTERESSE INDIRETTO PER IL SETTORE AGRICOLO:

  • Riforma della disciplina relativa al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Tale disciplina prevede, in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese e di disciplinare un credito d’imposta per la realizzazione di progetti ambientali, l’introduzione di un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. In estrema sintesi, esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquotadifferenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Le norme in esame chiariscono ilregime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali effettuati nel 2020, al fine di evitare la sovrapposizione dell’agevolazione introdotta con la disciplina di superammortamento e iperammortamento (art. 1, commi 184-197);
  • Riforma della disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all’anno 2019 (art. 1, commi 198-209);
  • Modifica della disciplina del credito d’imposta formazione 4.0e, in particolare, la proroga al 2020 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) del beneficio del credito d’imposta formazione 4.0, rimodulando i limiti massimi annuali del credito ed eliminando l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali (art. 1, commi 210-217);
  • Prorogaal 2020 del credito d’imposta – concesso alle piccole e medie imprese italiane attualmente per il solo periodo d’imposta 2019 – per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite di 10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per il 2021 (art. 1, comma 300);
  • Istituzione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissioneper lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 1, commi 98-100).